Descripción
Regione Lombardia ha dichiarato lo stato di alto rischio incendio boschivo su tutto il territorio regionale sino a revoca.
Per tutta la durata del periodo di alto rischio si applicano le norme nazionali e regionali sulla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”.
Nell’arco temporale in cui vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo permane il divieto di accensione di fuochi nelle aree boscate e a distanza inferiore a 100 metri dalle stesse.
I divieti e le sanzioni sono declinate nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4.
Il Regolamento Regionale 5/2007 all’art. 54 c. 4 prevede che: “Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio”.
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última modificación: 12 agosto 2026, 11:16