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Tasi

Ultima modifica 24 giugno 2022

Tasi 
Che cosa è e a che cosa serve :  
T.A.S.I. è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale, la gestione del verde, della sicurezza e altro.
A differenza dell’IMU, di cui la TASI è figlia (uguale modalità di calcolo, normativa in gran parte condivisa), il soggetto passivo non è solo il proprietario, ma anche l'affittuario. Infatti in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietario), quest’ultimo e l’occupante (inquilino) sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però deve versare solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento di applicazione (Il comune di Dalmine dal 2015 lo ha stabilito nella quota dell’80% per il proprietario e 20% per l’affittuario)
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha eliminato la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui l'immobile in locazione sia da loro utilizzato come abitazione principale, ad eccezione sempre degli immobili di lusso (categoria A1, A8, A9).
La TASI è dovuta in solido nel caso di pluralità di possessori o di detentori (ad ognuno può essere richiesto il totale dovuto).
In caso di locazione finanziaria (leasing), la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
La TAasi sull’abitazione principale è stata applicata solo negli anni 2014-2015. Poi dal 2016 è intervenuta l’esenzione per l’abitazione principale e pertinenze collegabili.
La Tasi rimane dovuta per i “Fabbricati merce, i fabbricati vari, i fabbricati rurali e strumentali, le aree fabbricabili. Sono esenti TASI i terreni agricoli di ogni genere.
Le variazione della Tasi vengono denunciate con il medesimo modello di dichiarazione dell’IMU.
Valgono per la TASI le medesime agevolazioni previste per IMU per affitti a canone concordato e comodati gratuiti e i medesimi obblighi dichiarativi
Modalità di pagamento (F24) e scadenze (16.06 e 16.12) come per IMU. I codici di versamento sono i seguenti:
“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
“3960” – Tasi, aree fabbricabili
“3961” – Tasi, altri fabbricati
“3962” – Tasi, interessi
“3963” – Tasi, sanzioni
La Tasi è deducibile al 100%.
La Tasi ha lo scopo di fornire le risorse necessarie al bilancio del Comune per la copertura dei costi dei servizi indispensabili. Prevede una aliquota minima e massima, indica chi è soggetto passivo dell’imposta e chi è esente e cosa è soggetto ad imposta.
Il Comune, nel rispetto della legge, approva un regolamento per l’applicazione della TASI per disciplinare ove possibile, alcune situazioni.
Chi :  
Ufficio tributi comunali
Municipio., Piazza della Libertà n.1, Primo Piano
Responsabile :  
Andrea Noris

Allegati
Regolamento TASI.pdf