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Riscaldamento: accensione posticipato al 18 ottobre 2026

Il provvedimento tiene conto delle previsioni meteorologiche e delle temperature attese nei prossimi giorni

Datos :

14 octubre 2026

Categorías:
Lavori Pubblici
Riscaldamento: accensione posticipato al 18 ottobre 2026
Municipium

Descripción

Preso atto che:

  • il bollettino Temperature Lombardia di ARPA Lombardia dell'12 ottobre 2026, relativo alla sottozona climatica di appartenenza del Comune di Dalmine (sottozona E4), evidenzia, per il periodo dal 15 al 19 ottobre 2026, temperature medie giornaliere di circa 15 °C nei giorni 15, 16 e 17 ottobre;
  • le condizioni meteoclimatiche previste, pur evidenziando una graduale diminuzione delle temperature, consentono di valutare il differimento dell'avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, tenuto conto della possibilità di attivazione straordinaria degli stessi in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

IL SINDACO ORDINA:

La riduzione di 3 giorni del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al 18 ottobre 2026.

Al di fuori del suddetto periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque consentita l'attivazione degli impianti per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza).

Restano ferme le deroghe ai limiti di temperatura previste dalla normativa vigente e gli eventuali provvedimenti motivati dell’autorità competente.

Le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera non si applicano alle fattispecie individuate dall’articolo 4, comma 5, del D.P.R. 74/2013, tra cui ospedali e strutture assimilate, sedi

diplomatiche nei casi previsti, scuole materne e asili nido, piscine e saune, nonché attività industriali o artigianali quando ostino esigenze tecnologiche o produttive.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano nelle fattispecie individuate dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. 74/2013, alle condizioni ivi stabilite. Restano ferme le ulteriori disposizioni regionali applicabili, comprese quelle specifiche per gli impianti a biomassa.

Municipium

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última modificación: 14 octubre 2026, 09:51

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