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Descrizione
Alla luce del recente evento di cronaca di Crans-Montana, le direttive ministeriali e prefettizie hanno delineato un quadro rigoroso per la gestione della sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, con l'obiettivo di prevenire tragedie e garantire l'incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.
In particolare, le circolari del Ministero dell'Interno n. 191654 del 19 gennaio 2026 e della Prefettura di Bergamo del 22 gennaio 2026 nascono dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di aggregazione a seguito della tragedia avvenuta in Svizzera.
Tale innalzamento dei livelli di sicurezza e il potenziamento dei sistemi di controllo sono ritenuti necessari al fine di evitare il ripetersi di altre tragedie, assicurando che ogni attività si svolga nel pieno rispetto delle norme tecniche e amministrative.
In particolare, a causa della potenziale criticità legata agli eventi di intrattenimento, la distinzione tra bar (o ristoranti) e locali di pubblico spettacolo (come discoteche e sale da ballo) è fondamentale per determinare gli obblighi normativi e di sicurezza applicabili.
Le principali differenze riguardano la natura dell'attività, la normativa di pubblica sicurezza e i requisiti di prevenzione incendi.
1. Finalità e Prevalenza dell'Attività
• Bar e Ristoranti: Sono classificati come pubblici esercizi la cui attività principale è la somministrazione di alimenti e bevande. Eventuali attività di intrattenimento (come musica dal vivo o karaoke) devono rimanere accessorie e non prevalenti.
• Locali di Pubblico Spettacolo: Sono strutture, come discoteche e sale da ballo, caratterizzate dal fatto che l'intrattenimento è l'attività prevalente. Questi locali sono contraddistinti da un elevato affollamento e dalla permanenza prolungata del pubblico.
2. Normativa di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
• Bar e Ristoranti: Non sono soggetti alle medesime procedure di agibilità previste per il pubblico spettacolo, a meno che non assumano carattere prevalente di intrattenimento, trasformandosi funzionalmente.
• Locali di Pubblico Spettacolo: Ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), queste attività (come discoteche e sale da ballo) sono soggette a una specifica licenza e a una verifica di agibilità. Sono caratterizzate dalla prevalenza dell'intrattenimento, da un elevato affollamento e da una permanenza prolungata del pubblico.
Il controllo sulla persistenza delle condizioni di sicurezza è affidato alla Commissione comunale (o provinciale) di vigilanza.
3. Prevenzione Incendi e D.P.R. 151/2011
• Assoggettabilità: I bar e i ristoranti, in quanto tali, non sono attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 (non figurano nell'Allegato I). Al contrario, i locali di spettacolo e trattenimento sono soggetti agli adempimenti (attività n. 65) se hanno una capienza superiore a 100 persone o una superficie superiore a 200 m².
• Regole Tecniche: Per i locali di pubblico spettacolo si applicano norme specifiche come il D.M. 19 agosto 1996 o la Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi.
I bar, invece, non hanno una specifica regola tecnica e la sicurezza è gestita tramite la valutazione del rischio incendio condotta dal datore di lavoro.
4. Condizioni per le attività accessorie nei Bar (attività di intrattenimento accessorio – Musica e Karoke)
Secondo il D.M. 19 agosto 1996, l'attività rimane classificata come bar o ristorante se la musica dal vivo o il karaoke sono accessori e non prevalenti, rispettando le seguenti condizioni:
• Assenza di ballo: Non deve essere presente l'aspetto danzante o di spettacolo propriamente detto.
• Nessun allestimento specifico: Non devono esserci sale appositamente allestite per le esibizioni.
• Limite di capienza: La capienza della sala non deve superare le 100 persone.
• Nessuna trasformazione funzionale: L'attività non deve comportare modifiche agli assetti, agli impianti o al layout che indichino una prevalenza dell'intrattenimento.
Qualora queste condizioni vengano meno o avvenga una trasformazione funzionale (modifica di layout o gestione dell'affollamento), l'attività deve essere inquadrata come pubblico spettacolo, applicando le più stringenti norme del T.U.L.P.S. e le regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15).
5. Gestione della Sicurezza e dei Lavoratori
La sicurezza antincendio non riguarda più solo la tutela dei lavoratori (oggetto del DVR ai sensi del D.lgs. 81/2008), ma si estende a tutti gli "occupanti" presenti a qualsiasi titolo.
• Pianificazione dell'Emergenza: Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, è obbligatorio redigere un piano di emergenza antincendio se nel locale sono occupati almeno 10 lavoratori, se è aperto al pubblico con oltre 50 presenze contemporanee, o se l'attività è soggetta al D.P.R. 151/2011.
• Valutazione del Rischio: Per i bar e ristoranti non soggetti a regole tecniche verticali, la sicurezza è gestita tramite la valutazione del rischio incendio (D.M. 3 settembre 2021) che deve considerare i picchi di affollamento e le esigenze di persone con necessità speciali.
• Addetti Antincendio: Queste figure hanno un ruolo fondamentale non solo operativo ma anche preventivo, dovendo sorvegliare gli avventori per evitare comportamenti rischiosi, come l'accensione di fiamme libere.
In sintesi, mentre i bar godono di un regime semplificato, l'inserimento di musica e spettacoli richiede un attento monitoraggio per evitare che il cambio di natura dell'attività comprometta la pubblica incolumità in assenza delle necessarie verifiche di agibilità e prevenzione incendi.
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Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026, 15:04