Salta al contenuto principale
Seguici su
Cerca

8/3/2020 - Le disposizioni del nuovo decreto coronavirus - 8 marzo 2020

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2022, 12:18

8/3/2020 - Le disposizioni del nuovo decreto coronavirus - 8 marzo 2020
Ecco in sintesi le disposizioni contenute nel Nuovo decreto coronavirus valido in tutta la lombardia fino al 3 aprile 2020
Le misure sono in vigore da Oggi su tutto il territorio di regione e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia!

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio;
  • I soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5 devono rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;
  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti a quarantena;
  • Sono sospese le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Restano consentiti allenamenti e competizioni sportive per atleti professionisti;
  • Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del Decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie;
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi in luogo pubblico e privato compresi quelli di carattere culturale, sportivo, religioso ecc.;
  • Sono sospese le attività didattiche e scuole di ogni ordine e grado;
  • L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
  • Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
  • Sono chiusi musei, luoghi della cultura;
  • Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private;
  • Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
  • Consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
  • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità della distanza di sicurezza;
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


Allegati
Dpcm 20200308.pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot